Il concetto di indipendenza funzionale è stato chiarito attraverso l’ulteriore modifica del comma 1bis, art. 119) apportata dalla Legge di bilancio 2021. Il testo riporta la seguente dicitura: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà’ esclusiva:
– impianti per l’approvvigionamento idrico;
– impianti per il gas;
– impianti per l’energia elettrica;
– impianto di climatizzazione invernale.

Due requisiti per il 110%
Gli immobili che pertanto potranno accedere al Superbonus 110% dovranno avere i seguenti requisiti:
– accesso autonomo dall’esterno, a mezzo di strade, vialetti o giardini, ancorché gli stessi siano condivisi con altri soggetti in comproprietà,
– essere funzionalmente indipendenti attraverso il possesso autonomo ed esclusivo di almeno tre degli impianti fra quello dell’acqua, del gas, dell’energia elettrica o della climatizzazione invernale.

(Ricordiamo che “Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”, cit. Circ. 24/E/2020).

Senza questi due requisiti, non si potrà godere della detrazione da Superbonus, ma restano comunque valide le altre detrazioni ordinarie, ad esempio l’Ecobonus 65% o il Bonus ristrutturazioni al 50%.